MiFID II e legge svizzera sui servizi finanziari: due strade, gli stessi obblighi
Costi, incentivi da terzi e verifica di adeguatezza: due corpi di norme arrivati agli stessi obblighi per strade diverse. E quale vale per chi.

Questa pagina fu scritta quando MiFID II doveva ancora entrare in vigore, e si intitolava «arriva la MiFID II, ma la Svizzera è già pronta». Nel frattempo la direttiva si applica da anni e la Svizzera si è data una legge propria, che allora non aveva. Vale la pena riscriverla dicendo dove sono arrivate tutte e due.
Le date
La direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari, quella che tutti chiamano MiFID II, si applica dal 3 gennaio 2018. È stata la riforma più estesa del settore dopo la crisi del 2008, ed è nata da un problema concreto: risparmiatori che si erano ritrovati in portafoglio strumenti di cui non avevano capito né il rischio né il costo.
In Svizzera la legge sui servizi finanziari è in vigore dal 1° gennaio 2020, con alcuni obblighi entrati a regime dopo un periodo transitorio. Non è il recepimento della direttiva, perché la Svizzera non è tenuta a recepire niente: è una legge autonoma che affronta le stesse questioni.
Cosa chiedono entrambe
Dire quanto costa. Il cliente deve sapere in anticipo il costo del servizio e dello strumento, e riceverlo a consuntivo. Non è più ammesso presentare un costo complessivo opaco: le voci vanno indicate.
Dichiarare da chi altri si viene pagati. È il punto che cambia di più i portafogli. In Europa chi si dichiara indipendente non può trattenere incentivi da chi produce i prodotti che colloca. In Svizzera l'articolo 26 della legge sui servizi finanziari dice che un fornitore può accettare indennità da terzi solo se ha informato il cliente in anticipo, indicandone natura ed entità, e il cliente vi ha rinunciato, oppure se le trasferisce interamente al cliente. Due formulazioni diverse, la stessa conclusione: quei soldi sono del cliente, salvo che il cliente decida altrimenti sapendo di quanto si tratta.
Verificare che lo strumento sia adatto. Chi presta consulenza o gestisce deve raccogliere conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi del cliente, e verificare che quello che propone sia coerente. La verifica va documentata.
Classificare il cliente. Privato, professionale, istituzionale: la classificazione determina il livello di protezione, e va comunicata, insieme alla possibilità di chiedere un trattamento diverso.
Motivare una sostituzione. Quando si propone di vendere uno strumento per comprarne un altro, la sostituzione va giustificata con un confronto fra costi e benefici. È la regola che ha reso più difficile far ruotare un portafoglio per generare commissioni.
In cosa differiscono, e quale vale per chi
La differenza principale non è nel contenuto: è nel perimetro.
MiFID II vale per gli intermediari dell'Unione europea. Un istituto finanziario svizzero non è soggetto alla direttiva: è soggetto alla legge svizzera, e alla vigilanza dell'autorità federale svizzera.
Questo però non significa che la direttiva sia irrilevante per chi ha clienti residenti nell'Unione. Ogni Stato membro disciplina a modo proprio l'attività che un operatore di paese terzo può svolgere sul suo territorio, e sono quelle regole nazionali, non la direttiva in sé, a stabilire cosa un gestore svizzero può fare e cosa no verso un residente in quel paese.
È la ragione per cui un mandato di gestione, qui, si firma in Svizzera, e per cui il rapporto nasce da un cliente che si rivolge a noi.
Cosa resta della vecchia domanda
La versione precedente di questa pagina sosteneva che in Svizzera la trasparenza c'era già. Era vero solo in parte, ed era comunque una cosa che si diceva di sé.
Quello che si può dire adesso è più solido e non richiede di essere creduti sulla parola: esistono due corpi di norme, pubblicati per intero, che impongono a chi presta un servizio finanziario di scrivere quanto costa e da chi altri viene pagato. Chi non lo mette per iscritto non sta rispettando né l'uno né l'altro, in qualunque paese si trovi.
Come si verifica in pratica, con le tre domande da fare, sta nell'articolo sul consulente finanziario indipendente. Le voci di costo, una per una, con un conto che chiunque può rifare, stanno nell'articolo sui costi del risparmio gestito.
Valgono le note legali.
Goodwill Asset Management SA gestisce patrimoni su conti intestati al cliente presso banche svizzere che il cliente sceglie, offre consulenza finanziaria indipendente a parcella e assiste nella costituzione di società e nel trasferimento di residenza in Svizzera. Sede a Chiasso, Canton Ticino, a 250 metri dalla stazione e dalla dogana.
Questo testo ha finalità informativa e non costituisce una raccomandazione personalizzata di investimento.


