Oggi parliamo del Trust e di come e perché istituire un Trust, con la Dott.ssa Sabrina Numa, iscritta al Registro dei Professionisti Accreditati dell’Associazione “il Trust in Italia”; Consulente in Forlì e Milano.
Walter Valli:
Sabrina, perché istituire un Trust oggi?
Sabrina Numa:
Ah, bella domanda, che necessita di una risposta articolata che cerco di sintetizzare….
Nel mese di febbraio 2020, l’inserto Plus24 de Il Sole 24 Ore intitolava una pagina al dilemma del testamento o della donazione e se conviene pianificare per tempo la successione.
Lo scenario attuale consta in un progressivo invecchiamento della popolazione, vede la concentrazione dei patrimoni nella fascia over 65, siamo di fronte ad un’evoluzione della famiglia (tradizionale, allargata, unione civile, coppia di fatto) ed abitualmente è scarsa la propensione a pianificare per tempo il destino del patrimonio e la successione familiare.
Se chiediamo ad un imprenditore quali sono le sue preoccupazioni in riferimento alla famiglia e alla sua attività, molto probabilmente evidenzierà:
- La tutela dell’integrità del patrimonio evitando la disgregazione dell’impresa;
- Individuare colui (o coloro) fra gli eredi che potrà proseguire l’attività;
- Salvaguardare i rapporti familiari evitando devastanti litigi;
- Tutelare il patrimonio in un’ottica di asset protection;
- Mantenere il controllo dell’azienda fino a che se ne può occupare;
- Mantenere un diritto di pentimento sulla scelta compiuta se non si è rivelata idonea.
Ecco perché istituire un trust oggi! La duttilità strutturale dello strumento, modellabile dal disponente in funzione del concreto assetto organizzativo dell’impresa e della specifica composizione della compagine familiare, la snellezza della gestione e la segregazione del fondo in trust, insensibile alle vicende personali e patrimoniali del trustee, consentono, se adeguatamente coniugate, soluzioni operative armoniose per i numerosi interessi in gioco, salvaguardando la produttività dell’impresa e la famiglia. L’imprenditore ha la possibilità di programmare la sua uscita dall’azienda, preservandone la continuità ed evitando il rischio di polverizzazione della proprietà tra eredi litigiosi, e può preservare la coesione familiare attraverso una declinazione, anche molto articolata, delle varie posizioni beneficiarie.
Le stesse equilibrate prospettive si possono ottenere anche quando le finalità sono diverse.
Walter Valli:
Cosa deve assolutamente sapere chi intende valutare l’istituzione di un trust?
Sabrina Numa:
Di recente, navigando nell’oceano internet, mi sono imbattuta in un sito italiano che propone la consulenza in ambito trust e dove sono disponibili le quotazioni economiche per l’istituzione di un trust italiano oppure un trust estero, alla stregua di quello che lei potrebbe trovare in un qualsiasi mercato dove vengano rispettate le regole base di informazione al cliente!
Occorre sapere che il trust è un rapporto giuridico nel quale un soggetto, denominato Disponente, trasferisce la proprietà di determinati beni o la titolarità di determinati diritti ad un altro soggetto, denominato Trustee, il quale si assume l’incarico di amministrarli per un determinato periodo di tempo (durata del Trust), a favore dei soggetti scelti dal Disponente, definiti Beneficiari.
Non esiste un modulo precompilato dove a basso costo inserire le generalità dei soggetti: ogni caso va analizzato a sé, ogni soluzione prospettabile deve essere personalizzata sia sotto il profilo giuridico che fiscale e fattuale.
Inoltre, chi valuta di istituire un trust deve sapere che può liberamente scegliere il trustee, ossia il suo fiduciario dinamico, valutandone sia le caratteristiche professionali che personali proponendo il ruolo a chi offre i più alti profili; deve sapere inoltre che un trustee può essere sostituito discrezionalmente.
Walter Valli:
Ci parli del “Dopo di noi”?
Sabrina Numa:
A tre anni dal debutto della Legge 112, emanata per garantire un futuro sereno alle persone affette da disabilità grave o gravissima, si può provare a fare un primo bilancio…
Il Sole 24 Ore ha recentemente pubblicato alcuni dati statistici rivenienti da fonti notarili, dai quali si evince che nel corso del triennio 2017/2019 sono stati istituiti complessivamente in Italia 2.432 strumenti di trust, di cui 2.058 con espresso richiamo alla Legge; parimenti ma con numeri più contenuti, sono stati costituiti nel medesimo triennio 1.111 vincoli di destinazione, di cui 984 con espresso richiamo alla Legge; fanalino di coda il contratto di affidamento fiduciario che risulta scelto nel triennio solo 30 volte di cui 18 con espresso richiamo alla Legge 112.
Il trust, che già prima della Legge 112 aveva un ruolo principe laddove l’intenzione fosse quella di tutelare sia i soggetti affetti da disabilità che i soggetti “fragili”, conferma il suo primato anche in questo caso.
Walter Valli:
Quali sono le figure protagoniste nel Trust?
Sabrina Numa:
Il disponente
È il soggetto che decide di istituire il trust e le regole che lo contraddistinguono con particolare attenzione al programma di gestione dei beni che saranno destinati nel fondo in trust. Il disponente è anche colui che sceglie il trustee, che individua il guardiano, che designa il beneficiario da assistere e quello finale del fondo e che sceglie la durata dello strumento di trust e la legge regolatrice.
Il trustee – obblighi verso beneficiari – utilizzo dei beni
Uno dei soggetti coinvolti con ruolo di protagonista è indubbiamente il Trustee che è gravato da una moltitudine di doveri ed obblighi nella gestione del fondo in trust che ricadono, di riflesso, sul Beneficiario.
Innanzitutto, il Trustee ha il divieto di ritrarre per sé alcun vantaggio dai beni facenti parte del fondo e deve comunque sempre rendere conto del proprio operato, evitando il conflitto di interessi e cercando di salvaguardare la consistenza del fondo in trust, se possibile incrementandola.
Il principio su cui il Trustee deve basare lo svolgimento del proprio incarico è “impiegare il fondo a vantaggio del Beneficiario”: deve fare in modo che le utilità provenienti dal suo operato vengano indirizzate ad esclusivo vantaggio del Beneficiario. Per fare questo il buon Trustee non può limitarsi alla gestione patrimoniale del fondo in trust, ma deve entrare nella vita del Beneficiario. Il Trustee deve preoccuparsi che il Beneficiario riceva l’assistenza programmata nell’atto di trust, non solo che i fondi siano sufficienti per attuarla. In funzione di come è stato redatto l’atto, il Trustee ha quindi non solo obblighi di dare, ma anche di fare.
Il Trustee deve avere delle specifiche competenze multidisciplinari che si riconducono alle seguenti aree:
- Competenze economico finanziarie e di gestione patrimoniale che il trustee deve comunque avere sempre, non solo in questo specifico tipo di trust, e che, comportando delle responsabilità non di poco conto, deve adeguare alla legge regolatrice dello strumento;
- competenze tecnico giuridiche per potersi relazionare nel tempo con i vari soggetti coinvolti, con particolare riguardo al progetto di vita del beneficiario ed ai suoi obiettivi di benessere;
- competenze nell’ambito dell’assistenza in genere e di relazione con il sistema pubblico in funzione dell’art. 6 comma 2 e comma 3 lettera b della legge 112: il trustee deve essere in grado di interagire con tutti gli altri soggetti coinvolti e con le istituzioni e deve conoscere bene il sistema con il quale si interfaccia per poter prevedere e ricercare le migliori opportunità per il beneficiario che deve assistere;
- competenze in ambito psico-relazionale per rapportarsi in primis con il beneficiario e poi con il suo contorno familiare e gli altri soggetti interessati.
Il Guardiano
Il guardiano può di prassi svolgere tre distinte tipologie di funzioni:
- esercitare direttamente poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca o la nomina del trustee);
- prestare o negare il proprio consenso nei confronti di decisioni assunte dal trustee;
- impartire direttive o istruzioni al trustee circa il compimento di specifici atti.
L’ufficio del guardiano, come quello del trustee, può essere ricoperto da persone fisiche o giuridiche; abitualmente il guardiano è persona di fiducia del disponente e dallo stesso viene nominato contestualmente all’istituzione del trust o in epoca successiva; nel caso specifico della nuova Legge, occorre che venga identificato e nominato contestualmente all’istituzione del trust.
La specifica indicazione delle attività a favore del disabile
Ritengo che questa prerogativa sia tra le più delicate e la più ardua da tradurre in modalità contrattuale in sede di istituzione del trust perché non è sufficiente analizzare e scrivere lo stato dei fatti al momento della redazione dello strumento; nello strumento devono essere indicati anche i meccanismi per aggiornare costantemente le modalità assistenziali in funzione delle esigenze del beneficiario che si modificano con il trascorrere del tempo.
Tutti gli strumenti previsti dalla nuova Legge sono pensati per una gestione che si proietta in un lasso di tempo indeterminabile a priori, legato alla durata della vita del beneficiario e per poter ottenere che le modalità assistenziali si possano adeguare nel tempo alle eventuali mutate necessità, una prerogativa fondamentale è che sia lasciata maggiore discrezionalità possibile al gestore dello strumento (trustee, affidatario fiduciario o gestore che sia).
Grazie Sabrina, come sempre con il tuo linguaggio semplice e diretto hai riassunto e chiarito parecchi concetti, definizioni e regole utili e necessarie a chi, al fine di valutare come procedere per la Protezione e Salvaguardia del Patrimonio soprattutto in ottica di Passaggio Generazionale, si stava chiedendo “perché devo pensare alla istituzione di un trust? o, ancora più precisamente “come faccio per istituire un Trust?”. In tal senso, concluderei ricordando che per qualsiasi approfondimento personalizzato siamo a disposizione.
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3 comments to “PERCHE’ ISTITUIRE UN TRUST OGGI”
Marika - 15, Lug, 2020
Ciao, quale sarebbe un patrimonio adeguato per istituire un trust e quali sono i costi inerenti? grazie Marika
Il Team di Gwam - 15, Lug, 2020
Buongiorno Marika,
Non esiste una risposta univoca alla tua domanda in quanto ogni Trust da istituire è un contratto personalizzato con specifiche clausole, limiti, divieti e opportunità, a seconda delle necessità del disponente.
Il patrimonio inseribile nel Trust è alquanto vasto e spazia all’interno degli strumenti mobiliari, immobiliari, materiali e immateriali e non c’è un patrimonio minimo. Sicuramente date le specifiche bisogna redigere un contratto ad hoc che non è prestampato, questo incide sui costi di costituzione. Tra notaio, avvocati, trustee, guardian e consulenti i costi sono nell’ordine, in media, di una decina di migliaia di euro per la costituzione e di qualche migliaio di euro di costi annuali, a seconda delle specificità e complessità del contratto di Trust. Tutte le prestazioni vengono fatturate a ore in piena trasparenza.