Successione ereditaria quote, tempi e costi.
L’avvocato Mercati, che collabora con il family office svizzero Goodwill Asset Management sulle tematiche di pianificazione familiare, ha accettato di rispondere alle nostre domande in materia per dare una prima informazione utile ai lettori. Successione ereditaria quote, tempi e costi… Cosa comporta e, soprattutto, quando bisogna iniziare a pensarci?
Successione ereditaria quote: da un punto di vista più strettamente tecnico-giuridico, con la successione si verifica il trasferimento di tutti i rapporti giuridici che facevano capo al defunto a uno o più soggetti che assumono la qualifica di eredi e che pertanto gli subentrano. Quando iniziare a pensarci dipende da diverse circostanze relative, in genere, alla consistenza del nucleo famigliare e dei beni patrimoniali di proprietà del soggetto interessato. Prima lo si fa dal tempo del raggiungimento della maggiore età e meglio è.
Chi sono, a grandi linee, i soggetti coinvolti in una successione?
Generalmente sono l’eventuale coniuge del defunto e i cosiddetti “parenti”, ma nella loro classificazione legale questi ultimi si distinguono per categorie di familiari che, a norma del nostro codice civile, hanno un trattamento di maggiore o minore importanza successoria in termini di quote di eredità loro spettanti a seconda del grado di parentela. Ad essi si aggiungono i soggetti che, in presenza di un testamento, assumono la qualità di eredi (testamentari) oppure di “legatari” in quanto solo beneficiari, per volontà espressa dal testatore, di uno o più particolari beni di proprietà del defunto.
Esistono accorgimenti e strumenti per pianificare con efficienza la successione?
Vi sono strumenti di natura legale con i quali poter opportunamente pianificare la successione, oltre al già menzionato e classico testamento, i quali rientrano nel generale potere di disporre in vita dei propri beni – mobili o immobili – intestandoli o donandoli ad altri soggetti quale forma di anticipo sulla futura successione di chi dona, tenendo però presente che in questo caso dopo la morte del donante gli eredi potrebbero impugnare la donazione se lesiva dei loro diritti riconosciuti dalla legge (in particolare i cosiddetti “diritti di legittima” o “riserva di legge”). Esistono pure specifici strumenti giuridici che consentono di tutelare e pianificare il patrimonio familiare anche in vista della successione, come la costituzione di trust familiari e la sottoscrizione di polizze assicurative miste, ben note nel settore delle società di gestioni patrimoniali, entrambi questi due ultimi mezzi facendo comunque salve le riserve di legge o l’applicazione delle imposte di successione.
E per chi ha esigenze particolari, per esempio un’azienda di famiglia o un figlio o una figlia con disabilità?
Nel primo caso ci sono i patti di famiglia, istituiti con legge 55/2006, la quale ha introdotto nel codice civile gli articoli 768-bis e seguenti, a tutela in particolare del passaggio generazionale dell’impresa, dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie e che costituiscono un’eccezione al generale principio del nostro ordinamento giuridico che vieta i patti successori. Il primo gennaio 2017, poi, è entrata in vigore la legge per il “dopo di noi” (legge 112/2016), pensata per le persone con gravi disabilità e comunque prive del sostegno familiare, garantendo loro anche regimi fiscali di favore.
In generale, quali sono oggi le regole e – se ce ne sono – le criticità della successione in Italia?
In Italia le successioni mortis causa sono da sempre fonte di non pochi contrasti e conflitti familiari, interni ed esterni, che spesso sfociano in liti giudiziarie lunghe, di difficile gestione e di incerta decisione. Ragion per cui è auspicabile un incremento nell’utilizzare i predetti strumenti di pianificazione della successione. Per meglio determinare nella successione ereditaria quote, tempi e costi, è utile predisporre un testamento. Il testamento, che è per tutti il più conosciuto e classico mezzo di dichiarazione delle proprie volontà successorie, nelle sue due principali forme di testamento olografo e di testamento pubblico (cioè ricevuto quest’ultimo da un notaio in presenza di due testimoni davanti ai quali il testatore dichiara le sue volontà), risulta statisticamente ancora poco utilizzato dagli italiani e quando esiste si tratta quasi sempre di testamento olografo, vale a dire scritto, datato e firmato a mano dal testatore.
Questo è interessante: cosa succede quando il testamento non c’è?
“Occuparsi di successione mortis causa significa sostanzialmente pensare alle conseguenze patrimoniali che avranno luogo dopo che una persona non sarà più in vita ed effettuare, in anticipo su tale evento, le scelte più opportune”. Morte e successione ereditaria quote, tempi e costi… In mancanza di testamento, il patrimonio di chi muore viene per legge devoluto agli eredi legittimi, classificati dal codice civile per grado di parentela e rispettive quote di eredità: è la cosiddetta “successione legittima”. La legge riconosce altresì ai legittimari una quota riservata dell’eredità che prevale sulle eventuali disposizioni testamentarie e che quindi spetta comunque a tali soggetti – coniuge, figli, ascendenti del de cuius – anche se nel testamento è stato disposto diversamente. Le criticità in tale assetto sono date principalmente proprio dalla mancanza del testamento, che determina automaticamente la successione degli eredi legittimi (inclusi fratelli e sorelle, ma anche parenti fino al sesto grado, quindi non prossimi del defunto, spesso questi ultimi poco conosciuti ai primi e che magari non erano in buoni rapporti con il de cuius o con i suoi parenti più vicini di grado) con frequenti contrasti tra di loro. Senza contare che in mancanza di testamento e di eredi legittimi l’eredità è devoluta allo Stato.
Quali altri errori o ingenuità possono compromettere la serenità del passaggio generazionale? Quali aspetti incidono su successione ereditaria quote, tempi e costi per gli eredi?
Altro aspetto critico è costituito dalle spesso difficili letture e interpretazioni del testamento olografo, proprio perché scritto a mano e sovente da persone alquanto anziane, per non dire dei casi in cui il testamento si trova nell’abitazione del defunto – dove magari c’è più di un testamento (nel qual caso vale quello con data più recente, che annulla i precedenti) – e viene rinvenuto da chi frequenta la casa.
Ci sono impegni o criticità particolari nella successione di beni mobili o immobili detenuti all’estero, per esempio in Svizzera?
La successione di un cittadino italiano con un patrimonio mobiliare o immobiliare detenuto all’estero – in particolare in Svizzera – che si suppone sia stato regolarmente denunciato in Italia anche a seguito delle recenti “voluntary”, è disciplinata in generale dalla legge del Paese nel quale il de cuius aveva l’ultimo suo abituale domicilio o residenza sulla base della Convenzione italo-svizzera del lontano 1868 ma ancora vigente. Se il patrimonio è detenuto in uno Stato estero appartenente all’Unione Europea, la successione è invece disciplinata dal Regolamento UE n. 650/2012 entrato in vigore nell’agosto 2015, ma anche in questo caso vale la regola dell’anzidetto ultimo abituale domicilio.
Con tutte le possibili controversie del caso, quindi. Cosa si potrebbe fare?
Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore al fine di meglio regolare le disposizioni sul testamento olografo se non addirittura per incrementare e agevolare, anche in termini di costi, l’utilizzo del testamento pubblico, che ha l’indubbio vantaggio di dare piena prova della provenienza del documento dal notaio che lo ha redatto e delle disposizioni testamentarie rese in sua presenza e correttamente formulate sotto il profilo legale, tutto ciò con il vantaggio di rendere alquanto più difficile l’impugnazione del testamento con conseguente diminuzione delle liti giudiziarie. La corretta gestione della successione ereditaria quote, tempi e costi, in tal modo diverrebbe più emplice per gli eredi legittimi.
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