Codice della crisi d'impresa: gli assetti organizzativi come dovere di gestione
Il dovere di dotarsi di assetti adeguati vale dal marzo 2019, tre anni prima del resto del codice. Cosa chiede agli amministratori e agli organi di controllo.

Nota scritta quando il codice era appena stato pubblicato. Il testo dell'autore resta quello, con i verbi riportati al presente dove annunciavano una cosa nel frattempo accaduta; in fondo abbiamo aggiunto, il 31 agosto 2026, quello che è successo da allora, verificato su Normattiva.
In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha riformulato, fra le altre cose, le disposizioni codicistiche in materia di amministrazione di impresa.
L'impatto delle nuove norme sugli assetti organizzativi aziendali ha un ruolo centrale non solo nel monitoraggio tempestivo della crisi, ma è anche un valido strumento di gestione della medesima.
La normativa impone agli amministratori delle società di dotarsi di assetti organizzativi che permettano di intercettare prontamente l'emersione della crisi e consentano loro di intraprendere più rapidamente iniziative idonee al superamento della stessa.
L'utilità ricercata dal legislatore prima e dagli operatori del diritto poi è quella di far comprendere all'imprenditore l'importanza di dotarsi di un sistema di auto-organizzazione interna: si tratta infatti di un vero e proprio criterio gestorio, che rimanda immediatamente al tema della business judgment rule ai fini delle decisioni degli amministratori per le imprese in bonis, e al tema della conservazione d'impresa per le aziende in crisi ai fini della tutela dei creditori.
Il ruolo centrale svolto dall'organo amministrativo si connette necessariamente ai compiti affidati al revisore dei conti e al collegio sindacale: anch'essi devono rilevare gli eventuali segnali premonitori di uno stato di crisi dell'impresa, coordinandosi fra loro, al fine di pervenire a una chiara visione del quadro economico, finanziario e patrimoniale della società in questione.
Con questa innovazione si dà un altro segnale nel solco della previsione di ruoli e figure di ausilio all'imprenditore, il quale è stimolato a comporre e organizzare l'azienda preservandola dagli effetti di una gestione economicamente e finanziariamente non equilibrata.
Le slides in allegato approfondiscono le tematiche qui solo accennate, nell'ottica di una maggior consapevolezza dell'impatto della normativa sulla governance societaria, anche alla luce degli interventi correttivi richiesti dalle direttive europee.
Cosa è successo dopo
La parte che riguarda gli amministratori, quella di cui parla la nota qui sopra, non ha mai aspettato il resto del codice: gli articoli 375 e 377 sono entrati in vigore il 16 marzo 2019, un mese dopo la pubblicazione. È l'articolo 375 che ha cambiato la rubrica dell'articolo 2086 del codice civile in «Gestione dell'impresa» e vi ha aggiunto il dovere, per chi opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. L'articolo 377 ha esteso lo stesso principio alle singole forme societarie.
Il resto del codice ha invece impiegato tre anni e mezzo ad arrivare. Doveva entrare in vigore il 15 agosto 2020; è stato spostato al 1° settembre 2021, poi al 16 maggio 2022, e infine è entrato in vigore il 15 luglio 2022.
In quel percorso è cambiato il pezzo più discusso. Il sistema di allerta con gli organismi di composizione della crisi, previsto nella versione del 2019, non è mai partito nella forma originale: al suo posto oggi il Titolo II della Parte prima disciplina la composizione negoziata della crisi, con una piattaforma nazionale, un esperto indipendente e un percorso volontario e riservato, insieme al concordato semplificato e alle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi.
Quelle segnalazioni sono la parte che tocca da vicino il discorso della nota: gli organi di controllo societari, da un lato, e alcuni creditori pubblici qualificati dall'altro, sono tenuti a segnalare all'organo amministrativo le condizioni che indicano uno squilibrio, e la segnalazione ha una data e una traccia.
Il codice continua a essere modificato: l'ultimo intervento pubblicato risale all'11 agosto 2026. Chi ne ha bisogno per una decisione concreta lo legge nella versione vigente su Normattiva, che riporta ogni modifica con la sua data, e ne parla con il proprio legale.
Quello che non è cambiato è il punto della nota: il dovere di avere assetti adeguati non è un adempimento formale, è un criterio di gestione, e vale da sette anni.
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Questo testo ha finalità informativa e non costituisce una raccomandazione personalizzata di investimento.


